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Aspettativa docenti, tutte le info necessarie

L’aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio è prevista dall’art. 18 del CCNL del comparto scuola. L’aspettativa consiste in un determinato periodo di tempo nel quale il dipendente interrompe il rapporto d’impiego per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio.

Chi può fare domanda

L’aspettativa può essere richiesta da tutto il personale in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato. Inoltre, anche il personale in anno di prova può farne richiesta, rinviando al futuro lo svolgimento dello stesso. Anche i docenti di religione possono farne richiesta.

Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo determinato l’aspettativa può essere richiesta in base alla durata dell’incarico.

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Richiesta alla scuola

La domanda deve essere presentata al dirigente scolastico con opportuno anticipo. Nella richiesta va esposto il motivo e il periodo per il quale si intende usufruire dell’aspettativa.

Il Dirigente Scolastico valuta la richiesta e deve dare riscontro entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il Dirigente scolastico in base alle esigenze di servizio può:

  • accettare la domanda;
  • respingere la richiesta, dando motivazione in base alle esigenze di servizio (non può entrare nel merito delle esigenze personali o familiari);
  • ritardarne il godimento;
  • ridurne la durata.

Inoltre, è possibile che il dirigente scolastico possa revocare il permesso per sopraggiunti motivi di servizio.

Durata dell’aspettativa

L’aspettativa può essere richiesta per un unico periodo o per periodi frazionati.

  • nel primo caso l’aspettativa non può superare la durata di 12 mesi;
  • nel secondo caso non può superare i due anni e mezzo nell’arco di un quinquennio. Tra un periodo e l’altro deve intercorrere un periodo di sei mesi.
  • per casi gravi possono essere richiesti ulteriori 6 mesi.

Inoltre, il periodo in cui il personale risulta in aspettativa oltre a interrompere la retribuzione, non è considerato valido ai fini:

  • dell’anzianità di servizio,
  • della progressione di carriera,
  • del trattamento della pensione
  • della maturazione della tredicesima e delle ferie.

Tale periodo, fino a un massimo di tre anni, può essere riscattato ai fini della pensione.

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